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Statuto della Fondazione Romani

Articolo 1 (leggi tutto)

La Fondazione Romani Sette Schmid ha sede in Borgo Valsugana, Piazza Romani 8. L'origine dell'istituzione risale al 7 settembre 1838, data della morte della Signora Marianna Sette di Borgo, la quale destinò il suo patrimonio ad "un erigendo orfanotrofio femminile di Borgo".

Detto legato costituì il primo patrimonio per la costituzione del Pio Istituto, inaugurato il 6 settembre 1839 e legalmente riconosciuto con atto del Giudizio di Borgo in data 30 aprile 1839. A partire da 1854 e fino al 2000 la gestione del]' Orfanotrofio fu garantita dalla presenza e dal servizio delle Suore di Carità delle SS. Capitanio e Gerosa.

Nell'anno 1910, l'Arciprete Don Luigi Schmid ampliava l’Orfanotrofio istituendo, con offerte proprie e di benefattori, un reparto maschile. Il nuovo Istituto veniva riconosciuto come Istituzione Pubblica di As­sistenza e di Beneficenza ai sensi dell'art.4 del R.D. 22 aprile 1923, n.982.

L'Orfanotrofio Sette Schmid era eretto in ente morale con R.D. dd. 16 dicembre 1929, con contestuale approvazione del relativo statuto organico. I fratelli Pietro e Carlo Romani donavano all'Istituto la sua attuale sede - costruita sulle rovine della casa di famiglia distrutta durante la seconda guerra mondiale - che veniva inaugurata il 19 agosto 1955.

In segno di riconoscenza, il Consiglio di Amministrazione dell'ente proponeva di modificare l'intitolazione statutaria dell'Orfanotrofio affian­cando il cognome Romani a quelli dei precedenti benefattori; questo veniva poi denominato Istituto di Assistenza e da ultimo Istituto. Con provvedimento del 22 giugno 1999, n.729 la Regione Trentino -Alto Adige dichiarava la depubblicizzazione dell'Istituto Romani Sette Schmid che, scegliendo la veste giuridica e la denominazione di Fondazione, ritornava nell'alveo degli enti privati con decreto della Provincia Autonoma di Trento in data 8.10.1999; nell'ottobre 2003, la denominazione veniva modificata in Fondazione Romani Sette Schmid.


Articolo 2 (leggi tutto)

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l’educazione e l’istruzione religiosa, morale e materiale dei giovani, nonché l’accoglienza degli anziani e di coloro che versino in stato di disagio,di marginalità e/o di bisogno, in un ambiente ispirato agli insegnamenti della religione cattolica e della dottrina sociale della Chiesa, secondo le proprie possibilità, le proprie risorse e i propri regolamenti.

Per il raggiungimento dei suoi fini, la Fondazione si propone di istituire e di gestire, direttamente o indirettamente – in collaborazione con enti pubblici e privati e con il sostegno economico degli stessi – scuole di ogni ordine e grado, case di accoglienza, nonché ogni altro servizio di natura educativo / assistenziale e ricreativo, sia di tipo diurno che di lunga e definitiva permanenza.

La Fondazione svolgerà, inoltre, ogni attività economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare che ritenga necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale.


Articolo 3 (leggi tutto)

Il patrimonio della Fondazione alla data della sua costituzione era costituito da:

  • beni immobili per un valore complessivo di circa 5.600.000.000 di lire
  • beni mobili e depositi per un ammontare di circa 300.000.000 di lire.

Il patrimonio sarà incrementato da oblazioni, donazioni, lasciti, legati ed erogazioni in genere, elargiti da chi abbia desiderio di potenziare l’Istituzione.


Articolo 4 (leggi tutto)

Sono organi della Fondazione:

  • l'Assemblea dei Fondatori;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5 (leggi tutto)

Costituiscono l'Assemblea dei Fondatori tutti i soggetti, persone o enti, che negli ultimi 10 anni di esistenza dell'Istituto Romani Sette Schmid abbiano svolto il loro servizio in favore dell'istituzione per un arco di tempo non inferiore ai due anni e che, in quanto tali, abbiano favorito la privatizzazione della istituzione, nonché i soggetti che, anche successivamente a detta privatizzazione, verranno riconosciuti tali e cooptati dai fondatori in essere.

Per essere riconosciuti e cooptati come Fondatori occorrerà essere presentati da almeno due membri fondatori nonché possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • avere contribuito alla Fondazione con una somma non inferiore all'uno per mille del suo patrimonio, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.
  • essersi prodigati in maniera determinante per la realizzazione degli scopi istituzionali dell'ente;
  • avere manifestato l'intenzione di mettere a disposizione la propria professionalità al servizio della realizzazione degli scopi i­stituzionali della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione vaglierà preventivamente la presenza dei requisiti richiesti.

I Fondatori partecipanti all'atto di privatizzazione o cooptati successivamente fanno parte dell'Assemblea vita natural durante, fatta salva la facoltà di dimissioni.

E' membro di diritto dell'Assemblea dei Fondatori un discendente di Carlo Romani designato dalla famiglia Romani e, ove occorra, dalla stessa sostituito. Lo stesso membro farà parte, di diritto, anche del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Tutti i Fondatori si impegnano a contribuire, nell'ambito delle pro­prie possibilità di tempo, di capacità e/o di competenze professionali, al buon andamento dell'attività della Fondazione.


Articolo 6 (leggi tutto)

L’Assemblea dei Fondatori ha i seguenti compiti:

a) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
b) nominare il Presidente della Fondazione scegliendo tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
c) nominare i 3 membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) attribuire a terzi la qualità di membro fondatore, successivamente alla costituzione dell’ente,
     con una maggioranza qualificata pari ai 2/3 degli aventi diritto;
e) approvare i bilanci;
f ) deliberare circa l’espulsione di un consigliere;
g) approvare, con una maggioranza qualificata pari ai 2/3 degli aventi diritto, le modifiche statutarie
     proposte dal Presidente e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori enti sono rappresentati dal legale rappresentante dell’ente medesimo.

Ciascun Fondatore, persona fisica o ente, ha diritto ad un voto e le sue funzioni non sono delegabili.

L’Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione, del bilancio.

Essa si riunisce, inoltre, ogni qualvolta debba assumere delibere di propria competenza o quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei suoi componenti.

L’Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, dal quale è presieduta, con avviso scritto contenente l’Ordine del Giorno inviato almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione ovvero, nei casi di urgenza, inviato almeno tre giorni prima a mezzo fax o mail o pec.

Le riunioni si considerano validamente costituite ove sia presente almeno la metà dei soci fondatori e tutte le deliberazioni verranno assunte a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto richieda una diversa maggioranza.


Articolo 7 (leggi tutto)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, oltre che dai 2 membri di diritto di cui al comma 5 dell'art. 5 ed al comma 3 del presente articolo, da un numero dispari di Fondatori, da 3 a 7, scelti dall'Assemblea dei Fondatori, i quali rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'eventuale aumento del numero dei consiglieri, nei limiti fissati al I' comma, può essere deciso annualmente dall'Assemblea dei Fondatori. L'Arciprete pro tempore di Borgo è componente di diritto del Consi­glio di Amministrazione, nel rispetto delle volontà fondazionali.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Více Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora, durante il mandato, dovessero venire a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti con una maggioranza qualificata pari ai 2/3 degli aventi diritto; essi decadranno dalla carica contemporaneamente agli altri membri del Consiglio.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consi­glio si intenderà decaduto ed il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro 45 giorni.


Articolo 8 (leggi tutto)

Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Tuttavia, le delibere aventi ad oggetto acquisti o alienazioni di beni immobili facenti parte del patrimonio immobiliare devono essere approvate dall'Assemblea dei Fondatori. Il Consiglio provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio.

Il Consiglio può, inoltre, emanare regolamenti per la disciplina interna della Fondazione, che dovranno essere sottoposti alla ratifica dell'Assemblea dei Fondatori. I poteri del Consiglio di Amministrazione possono essere in parte delegati, dall'organo stesso, ad uno o più consiglieri, o eventualmente ad un Comitato Esecutivo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso scritto contenente l’ O.d.G. inviato con almeno otto giorni di anticipo ovvero, nei casi di urgenza, inviato almeno tre giorni prima a mezzo fax o mail o pec.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Articolo 9

La qualità di consigliere si perde per dimissioni, per la perdita delle capacità pubbliche e private oppure, ove sussistano gravi e fondati motivi, per espulsione deliberata dall'Assemblea. Contro il provvedimento di espulsione il consigliere potrà ricorrere, entro trenta giorni, all'Assemblea dei Fondatori.


Articolo 10 (leggi tutto)

Il Presidente della Fondazione, eletto dall'Assemblea dei Fondatori tra i membri designati a comporre il Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

  • ha la rappresentanza legale della Fondazione;
  • presiede e dirige le sedute consiliari e quelle dell'Assemblea dei Fondatori;
  • controlla il buon andamento della Fondazione;
  • cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove, ove si renda necessario, la modifica;
  •     provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • adotta, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti più op­portuni, sottoponendoli poi al Consiglio per la ratifica;
  • provvede agli atti di amministrazione spettantigli per delega o per Statuto;
  • assicura l'amministrazione della Fondazione in tutti i casi di mancanza o di carenza di funzionalità del Consiglio di Ammini­strazione.
  • In caso di assenza o impedimento temporaneo egli è sostituito dal Vice Presidente. 


Articolo 11 (leggi tutto)

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario che può essere scelto sia all'interno che all'esterno della Fondazione.

Egli coadiuva il Presidente nella esecuzione delle delibere e cura la redazione, in appositi libri, dei verbali assembleari e consiliari, che vengono sottoscritti dal Segretario stesso e dal Presidente allorquando, trascorsi 20 giorni dall'invio, per conoscenza, ai componenti dei relativi organi, gli stessi non abbiano sollevato obiezioni; tiene inoltre aggiornato il libro dei membri fondatori.

L'incarico del Segretario è annuale e si esplica dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


Articolo 12 (leggi tutto)

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla redazione di una previsione dei costi e ricavi per l’ anno in corso. Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio consuntivo che, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà sottoposta all’ Assemblea dei Fondatori per l’ approvazione entro il 30 aprile successivo.

Tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno impiegati nell’attività della Fondazione o comunque andranno ad incrementarne il patrimonio.

In nessun caso possono essere distribuiti o andare a vantaggio, né direttamente né indirettamente, degli amministratori o di coloro che, a qualsiasi titolo svolgano attività per la Fondazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione determina l’eventuale compenso del Segretario, qualora esterno alla Fondazione.


Articolo 13

L'Assemblea dei Fondatori nomina un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri, scegliendoli tra persone dotate di adeguata professionalità.

Essi, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti, controllano la gestione della Fondazione e predispongono una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio. 


Articolo 14

L'estinzione della Fondazione sarà deliberata dall'Assemblea dei Fondatori, a norma degli arti. 21, 3° comma e 27 del codice civile, la quale provvederà altresì alla nomina dei liquidatori ed alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad altra organizzazione di volontariato operante in settore analogo.


Articolo 15

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposi­zioni di legge vigenti in materia.

Approvato dalla Assemblea dei Fondatori il 8 giugno  2013