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Statuto della Fondazione Romani

Preambolo (leggi tutto)

ORIGINE E STORIA DELL'ISTITUZIONE

L'origine dell'istituzione risale al 7 settembre 1838, data della morte della Signora Marianna Sette di Borgo, la quale destina il suo patrimonio ad "un erigendo orfanatrofio femminile" che viene inaugurato il 6 settembre 1839. Nel 1854 l'arciprete don Venanzo Facchini chiama a gestire l'Orfanatrofio le suore di Carità delle SS. Capitanio e Gerosa che rimangono poi presenti fino al 2000, anche se negli ultimi anni con un impegno più ridotto.
Nel 1910 l'Arciprete don Luigi Schmid amplia l'Orfanatrofio istituendo, con offerte proprie e di benefattori, un reparto maschile.

Nel 1929 l'Orfanatrofio viene riconosciuto come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, e tale rimane fino al 1999; il Presidente viene prima nominato dal Prefetto e poi dal Presidente della Provincia scegliendolo tra i membri del Consiglio che sono per la maggior parte espressione della Curia di Trento (il parroco pro tempore e due membri designati dall'Arcivescovo) tranne che nel periodo dal 1940 al 1993 quando, con l'aumento del numero dei membri del Consiglio, la maggioranza diventa espressione di enti governativi e statali. I fratelli Pietro e Carlo Romani donano all'Istituto la sua attuale sede, costruita sulle rovine della casa di famiglia distrutta alla fine della seconda guerra mondiale dai tedeschi in fuga, che viene inaugurata il 19 agosto 1955.
In segno di riconoscenza, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'intitolazione dell'Orfanatrofio affiancando il cognome Romani a quelli dei precedenti benefattori; questo viene poi denominato Istituto di Assistenza e da ultimo Istituto.
Nel 1999 l'Istituzione assume la veste di persona giuridica di diritto privato e l'attuale denominazione di Fondazione Romani Sette Schmid.
L'istituzione si è sempre dedicata ad aiutare la parte più fragile della popolazione, ispirando la propria azione agli insegnamenti della religione cattolica e della dottrina sociale della Chiesa.
Per venire incontro alle necessità più urgenti, che cambiano con il tempo, ha realizzato e gestito un orfanatrofio femminile ed uno maschile, un istituto per l'accoglienza di ragazze e ragazzi di famiglie in difficoltà, una scuola di cucito, un doposcuola per le scuole elementari e, da ultimo, un laboratorio estivo di cucito creativo ed una residenza per anziani.


Articolo 1 (leggi tutto)

NATURA GIURIDICA E DENOMINAZIONE

La natura giuridica dell'Istituzione è quella di una fondazione di diritto privato nell'ambito di quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora innanzi indicato anche come "Codice del Terzo settore") e relative disposizioni di attuazione.

La denominazione della fondazione è "Fondazione Romani Sette Schmid Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata "Fondazione Romani Sette Schmid ETS".


Articolo 2 (leggi tutto)

DURATA E SEDE

La Fondazione ha durata illimitata. La "Fondazione Romani Sette Schmid Ente del Terzo Settore" ed ha sede in Borgo Valsugana (TN), piazza Romani 8.

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Articolo 3 (leggi tutto)

FINALITA', OGGETTO E SCOPI

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale nei seguenti settori previsti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
Nello specifico si propone l'educazione morale e materiale dei giovani nonché l'accoglienza degli anziani e di coloro che versano in stati di disagio, di marginalità e/o di bisogno attraverso la gestione, diretta o indiretta - in collaborazione con enti pubblici e privati e con il sostegno degli stessi - di scuole, corsi, case di accoglienza ed ogni altro servizio di natura educativa, assistenziale o ricreativa, sia di tipo diurno che di lunga o definitiva permanenza.
La fondazione si avvale in modo determinante dell'opera personale e gratuita dei propri membri e può avvalersi di terzi volontari.

Articolo 4 (leggi tutto)

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare anche attività diverse da quelle indicate al precedente articolo 3, a condizione che siano secondarie o strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione può tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; - stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- partecipare a, o, collaborare con, associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, imprese sociali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 (leggi tutto)

PATRIMONIO E FONDI

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

a) Fondo di Dotazione, costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità funzionali al perseguimento degli scopi, effettuati dai Membri o da terzi con tale destinazione; l'assegnazione dei conferimenti a questo Fondo viene decisa dal Consiglio di Amministrazione, che può anche modificare tale destinazione in favore del fondo libero, fatta salva comunque la volontà espressa dal donatore;
- dai contributi attribuiti al patrimonio da parte della Comunità Europea, da parte dello Stato o di altri Enti pubblici;

b) Fondo Libero, da impiegare per la realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione, costituito da ogni bene, mobile o immobile, che non sia stato espressamente vincolato al Fondo di Dotazione; c) altri fondi espressamente previsti dalla legge.

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Articolo 6 (leggi tutto)

ESERCIZIO FINANZIARIO - IMPIEGO DEGLI UTILI

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l’1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. .

Il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli Enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.


Articolo 7 (leggi tutto)

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo.
I Membri dell’Assemblea non possono svolgere attività retribuite dalla Fondazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite; è previsto solamente il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni di ufficio.
Fa eccezione l’Organo di Controllo che, se non è membro della Fondazione, può essere retribuito.


Articolo 8 (leggi tutto)

ASSEMBLEA

Costituiscono l’Assemblea tutti coloro che sono stati nominati all’atto della privatizzazione del 1999 e tutti coloro che so-no stati successivamente cooptati, come risulta dal Libro dei Membri della Fondazione.
Per essere ammessi come Membri occorre essere presentati da due Membri della Fondazione, formulare una specifica richiesta al Consiglio di Amministrazione e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere contribuito alla Fondazione con una somma non inferiore all’uno per mille del suo patrimonio, come risultante dall’ultimo bilancio approvato;
- essersi prodigati in maniera determinante per la realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione;
- avere manifestato l’intenzione di mettere a disposizione la propria professionalità al servizio della realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione vaglia la sussistenza dei suddetti requisiti e l'utilità da parte della Fondazione di accogliere la candidatura e, in caso di ipotesi affermativa, inoltra la richiesta all’Assemblea che, in occasione della prima successiva convocazione, delibera sulla ammissione senza la necessità di motivare un eventuale rigetto.
Tutti i Membri della Fondazione si impegnano a contribuire, nell’ambito delle proprie possibilità di tempo, di capacità e di competenze professionali, al buon andamento delle attività della Fondazione.
L’assoluta mancata partecipazione all’attività della Fondazione e la mancata partecipazione per tre anni consecutivi alle Assemblee comporta l’esclusione del Membro dalla Fondazione.
Sono membri di diritto dell’Assemblea il Parroco di Borgo Val-sugana (TN) ed un discendente di Carlo Romani designato dalla famiglia Romani e, ove occorra, dalla stessa sostituito. Gli stessi fanno parte di diritto anche del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Gli enti Membri della Fondazione sono rappresentati dal legale rappresentante o da un membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.


Articolo 9 (leggi tutto)

ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ha le seguenti competenze:
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Presidente della Fondazione scegliendo tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare l’Organo di Controllo;

- approvare il bilancio;
- approvare le proposte di delibera del Consiglio di Ammini-strazione aventi per oggetto acquisti o alienazione di beni facenti parte del patrimonio immobiliare;
- su proposta del Consiglio di Amministrazione attribuire a terzi la qualità di Membro della Fondazione con una maggioran-za qualificata pari ai 2/3 degli aventi diritto;
- su proposta del Consiglio di Amministrazione deliberare l’esclusione da Membro della Fondazione per mancata partecipa-zione alle attività della Fondazione prevista dall’articolo 8;
- approvare, con una maggioranza qualificata pari ai 2/3 degli aventi diritto, le modifiche statutarie proposte dal Presiden-te e deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Mem-bri della Fondazione.
Ciascun Membro della Fondazione, persona fisica o ente, ha diritto ad un voto sino dal momento della sua ammissione alla Fondazione e le sue funzioni non sono delegabili.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. Si riunisce, inoltre, ogni qual-volta debba assumere delibere di propria competenza o quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei membri della Fondazione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, dal quale è presieduta, con avviso scritto contenente l’Ordine del Giorno inviato almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.
Le riunioni si considerano validamente costituite ove sia presente almeno la metà dei Membri della Fondazione e tutte le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quelle per cui lo Statuto richiede una diversa maggioranza.
Le riunioni possono tenersi anche in video e/o audio conferenza purché sia possibile verificare l'identità di coloro che partecipano e votano, nel qual caso l'Assemblea si intende riunita nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario.


Articolo 10 (leggi tutto)

RECESSO DEL MEMBRO

Qualunque Membro può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare

conseguentemente la sua qualità di Membro. La comunicazione di recesso deve essere effettuata in forma scritta anche con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.


Articolo 11 (leggi tutto)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, oltre che dai 2 Membri di diritto, di cui all’art. 8 comma 5, da un numero dispari di Membri della Fondazione, da 3 a 7, nominati dall’Assemblea, i quali rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

L’eventuale modifica del numero dei Consiglieri, nei limiti fissati al comma 1 del presente articolo, può essere decisa dall’Assemblea e sarà efficace a far data dal successivo rinnovo delle cariche. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Qualora, durante il mandato, dovessero venire a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio coopterà altri membri in sosti-tuzione di quelli mancanti con una maggioranza qualificata pari ai 2/3 degli aventi diritto; essi decadranno dalla carica contemporaneamente agli altri Membri del Consiglio.
Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto ed il Presidente dovrà convocare l’Assemblea entro 45 giorni.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario che può essere scelto sia all’interno che all’esterno della Fondazione e che rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio di Amministrazione. Egli coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere;
cura la redazione, in appositi libri, dei verbali assembleari e consiliari;
tiene aggiornato il libro dei Membri della Fondazione e gli altri libri sociali obbligatori.
I rappresentanti della Fondazione negli Organi di altre Istituzioni vengono designati dal Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra i propri Membri.


Articolo 12 (leggi tutto)

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio provvede alle attività della Fondazione. Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Tuttavia, le proposte di delibera aventi ad oggetto acquisti o alienazioni di beni immobili facenti parte del patrimonio immobiliare devono essere approvate dall’Assemblea.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso scritto contenente l’ordine del giorno inviato con almeno otto giorni di anticipo ovvero, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima a mezzo fax o mail o pec.
Le riunioni possono tenersi anche in video e/o audio conferenza, purché sia possibile verificare l'identità di coloro che partecipano e votano, nel qual caso il consiglio di amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente del Consiglio ed il Segretario con l’avvertenza che tutta la documentazione necessaria sia stata resa disponibile prima dell’inizio della riunione e che almeno il Presidente ed il Segretario siano presenti nel luogo in cui ha sede la riunione stessa.
Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I poteri del Consiglio di Amministrazione possono essere in parte delegati, dall’organo stesso, ad uno o più consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione provvede entro il 30 marzo di ogni anno alla redazione della bozza di bilancio consuntivo che sarà sottoposta all’Assemblea per la sua definitiva approvazione. La redazione ed il deposito del suddetto bilancio avverrà secondo la normativa applicabile.


Articolo 13 (leggi tutto)

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione, eletto dall’Assemblea tra i Membri designati a comporre il Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea stabilendone l’Ordine del Giorno;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea e controlla il buon andamento della Fondazione;
- cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove, ove si renda opportuno, la modifica;
- adotta, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti più opportuni, sottoponendoli poi al Consiglio per la ratifica;
- assicura l’amministrazione della Fondazione in tutti i casi di mancanza o di carenza di funzionalità del Consiglio di Amministrazione.


Articolo 14 (leggi tutto)

ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo è monocratico e viene scelto tra gli iscritti all’apposito registro dei Revisori Legali. É nominato dall’ Assemblea, resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato. Esso:

- vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilia sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento ed esercita il controllo contabile;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo;
- predispone una relazione annuale in occasione della presentazione del bilancio sociale che attesta che quest'ultimo sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.


Articolo 15 (leggi tutto)

SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore, con preferenza a quelli di Borgo Valsugana (TN) o della Valsugana, da individuarsi con la deliberazione dell’Assemblea che avrà ad oggetto lo scioglimento e che nominerà anche il liquidatore.

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Articolo 16 (leggi tutto)

RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e della legislazione speciale in materia per quanto compatibili.

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