{"id":361,"date":"2026-10-27T10:55:05","date_gmt":"2026-10-27T09:55:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fondazioneromani.org\/?page_id=361"},"modified":"2026-10-27T10:55:05","modified_gmt":"2026-10-27T09:55:05","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.fondazioneromani.org\/?page_id=361","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; _builder_version=&#8221;4.27.9&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][et_pb_row _builder_version=&#8221;4.27.9&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; hover_enabled=&#8221;0&#8243; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; sticky_enabled=&#8221;0&#8243;][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243; _builder_version=&#8221;4.27.9&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][et_pb_text _builder_version=&#8221;4.27.9&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;]<\/p>\n<p><span style=\"font-size: large;\"><strong>STATUTO FONDAZIONE ROMANI SETTE SCHMID ENTE FILANTROPICO ETS<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Preambolo &#8211; ORIGINE E STORIA DELL&#8217;ISTITUZIONE<\/strong><\/em><br \/>L&#8217;origine dell&#8217;istituzione risale al 7 settembre 1838, data della morte della Signora Marianna Sette di Borgo, la quale destin\u00f2 il suo patrimonio ad &#8220;un erigendo orfanotrofio femminile&#8221; che venne inaugurato il 6 settembre 1839.<br \/>Nel 1854 l&#8217;arciprete don Venanzo Facchini chiama a gestire l&#8217;Orfanotrofio le suore di Carit\u00e0 delle SS. Capitanio e Gerosa che rimangono poi presenti fino al 2000, anche se negli ultimi anni con un impegno pi\u00f9 ridotto.<br \/>Nel 1910 l&#8217;Arciprete don Luigi Schmid amplia l&#8217;Orfanotrofio istituendo, con offerte proprie e di benefattori, un reparto maschile.<br \/>Nel 1929 l&#8217;Orfanotrofio viene riconosciuto come Istituzione Pubblica di assistenza e Beneficenza, e tale rimane fino al 1999; il Presidente viene prima nominato dal Prefetto e poi dal Presidente della Provincia scegliendolo tra i membri del Consiglio che sono per la maggior parte espressione della Curia di Trento (il parroco pro tempore e due membri designati dall&#8217;Arcivescovo) tranne che nel periodo dal 1940 al 1993 quando, con l&#8217;aumento del numero dei membri del Consiglio, la maggioranza diventa espressione di enti governativi e statali. I fratelli Pietro e Carlo Romani donano all&#8217;Istituto la sua attuale sede, costruita sulle rovine della casa di famiglia distrutta alla fine della Seconda guerra mondiale dai tedeschi in fuga, che viene inaugurata il 19 agosto 1955. In segno di riconoscenza, il Consiglio Direttivo propone di modificare l&#8217;intitolazione dell&#8217;Orfanatrofio affiancando il cognome Romani a quelli dei precedenti benefattori; questo viene poi denominato Istituto di Assistenza e da ultimo Istituto.<br \/>Nel 1999 l&#8217;Istituzione assume la veste di persona giuridica di diritto privato e l&#8217;attuale denominazione di Fondazione Romani Sette Schmid.<br \/>L&#8217;istituzione si \u00e8 sempre dedicata ad aiutare la parte pi\u00f9 fragile della popolazione, ispirando la propria azione agli insegnamenti della religione cattolica e della dottrina sociale della Chiesa. Per venire incontro alle necessit\u00e0 pi\u00f9 urgenti, che cambiano con il tempo, ha realizzato e gestito un orfanotrofio femminile ed uno maschile, un istituto per l&#8217;accoglienza di ragazze e ragazzi di famiglie in difficolt\u00e0, una scuola di cucito, un doposcuola per le scuole elementari e, da ultimo, un laboratorio estivo di cucito creativo e una residenza per anziani.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Articolo 1 &#8211; NATURA GIURIDICA E DENOMINAZIONE<\/strong><\/em><br \/>La natura giuridica dell&#8217;Istituzione \u00e8 quella di una Fondazione di diritto privato nell&#8217;ambito di quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (d&#8217;ora in avanti indicato anche come &#8220;Codice del Terzo Settore&#8221; o CTS).<br \/>La denominazione della fondazione \u00e8 &#8220;Fondazione Romani Sette Schmid Ente Filantropico ETS \u201d o, in forma abbreviata, &#8220;Fondazione Romani Sette Schmid E.F. &#8211; ETS&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Articolo 2 &#8211; DURATA E SEDE<\/em><\/strong><br \/>La Fondazione ha durata illimitata e ha sede in Borgo Valsugana, piazza Romani 8.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Articolo 3 &#8211; FINALIT\u00c0, OGGETTO E SCOPI<\/em><\/strong><br \/>La Fondazione, quale Ente Filantropico, con esclusione di ogni scopo di lucro, persegue finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale e ha, in particolare e prevalentemente, lo scopo di erogare servizi, beni, anche di investimento, o denaro ai sensi degli artt. 37 e ss. nonch\u00e9 dell&#8217;art. 5 lett. u, del D.lgs. n. 117\/2017, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e di attivit\u00e0 di interesse generale di cui all\u2019art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 117\/2017, come di seguito specificate:<br \/>&#8211; interventi e servizi sociali (lett. a);<br \/>&#8211; interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);<br \/>&#8211; educazione, istruzione e formazione professionale, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 culturali di interesse sociale con finalit\u00e0 educativa (lett. d);<br \/>&#8211; organizzazione e gestione di attivit\u00e0 culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett. i);<br \/>&#8211; alloggio sociale nonch\u00e9 ogni altra attivit\u00e0 di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);<br \/>&#8211; beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di servizi, beni e denaro a sostegno di persone svantaggiate o di attivit\u00e0 di interesse generale a norma del richiamato art. 5. (lett. u).<br \/>Nello specifico si propone l&#8217;educazione morale e materiale dei giovani nonch\u00e9 l&#8217;accoglienza degli anziani e di coloro che versano in stati di disagio, di marginalit\u00e0 e\/o di bisogno attraverso la gestione, diretta o indiretta \u2013 in collaborazione con enti pubblici e privati e con il sostegno degli stessi \u2013 di scuole, corsi, case di accoglienza ed ogni altro servizio di natura educativa, assistenziale o ricreativa, sia di tipo diurno che di lunga o definitiva permanenza.<br \/>La Fondazione si avvale in modo determinante dell&#8217;opera personale e gratuita dei propri membri e pu\u00f2 avvalersi di terzi volontari. Si richiama, al riguardo, la disciplina prevista dagli artt. 17 e ss. Codice del Terzo Settore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Articolo 4 &#8211; PRINCIPI DELL\u2019ATTIVIT\u00c0 FILANTROPICA<\/em><\/strong><br \/>Ai fini del presente Statuto, per erogazione si intende ogni atto con cui la Fondazione, in attuazione del proprio scopo filantropico e senza corrispettivo, presta o mette a disposizione servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate, come individuate all&#8217;art. 6, o a sostegno di attivit\u00e0 di interesse generale di cui all&#8217;art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore svolte da altri soggetti, ovvero destina o trasferisce a terzi beni, anche di investimento, o denaro.<br \/>L&#8217;erogazione pu\u00f2 avere ad oggetto:<br \/>a) servizi resi direttamente ai beneficiari o messi a loro disposizione;<br \/>b) beni mobili o immobili, anche in godimento, nonch\u00e9 strumenti finanziari e altre utilit\u00e0, anche a titolo di investimento;<br \/>c) somme di denaro, anche a titolo di contributo, borsa di studio, premio o sussidio.<br \/>La Fondazione gestisce il proprio patrimonio, le risorse comunque acquisite e le modalit\u00e0 di erogazione di servizi, beni o denaro nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice del Terzo Settore e della normativa applicabile.<br \/>In particolare, l\u2019attivit\u00e0 filantropica \u00e8 svolta secondo i seguenti principi:<br \/>\u2022 sana e prudente amministrazione del patrimonio, per preservarne l\u2019integrit\u00e0 e garantire la stabilit\u00e0 delle attivit\u00e0 erogative nel tempo;<br \/>\u2022 programmazione dell\u2019attivit\u00e0 filantropica;<br \/>\u2022 trasparenza, efficacia ed economicit\u00e0 nella gestione delle risorse;<br \/>\u2022 imparzialit\u00e0 nella selezione delle iniziative e dei beneficiari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Articolo 5 &#8211; CRITERI E MODALIT\u00c0 DI EROGAZIONE<\/em><\/strong><br \/>L\u2019attivit\u00e0 erogativa \u00e8 svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialit\u00e0 ed efficacia.<br \/>Le erogazioni possono essere effettuate, tra l\u2019altro, mediante bandi o avvisi pubblici, procedure comparative, inviti a presentare proposte, sostegno diretto a iniziative di particolare rilevanza sociale o culturale, borse di studio, premi o contributi individuali.<br \/>Nell\u2019individuazione delle iniziative da sostenere la Fondazione tiene conto, in particolare, della coerenza con le finalit\u00e0 statutarie, della rilevanza sociale e culturale dell\u2019iniziativa, della qualit\u00e0 e sostenibilit\u00e0 del progetto, della capacit\u00e0 di generare benefici duraturi per la comunit\u00e0 e dell\u2019adeguatezza organizzativa dei soggetti proponenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Articolo 6 &#8211; SOSTEGNO A PERSONE SVANTAGGIATE<\/em><\/strong><br \/>Nell\u2019ambito delle proprie attivit\u00e0 filantropiche la Fondazione pu\u00f2 destinare erogazioni anche direttamente a favore di persone svantaggiate.<br \/>Ai fini del presente statuto sono considerate persone svantaggiate, in via esemplificativa, quelle che si trovano in condizioni di particolare fragilit\u00e0 o difficolt\u00e0 derivanti da condizioni economiche o sociali svantaggiate, disagio educativo o formativo, marginalit\u00e0 sociale o rischio di esclusione, disabilit\u00e0 o altre condizioni di vulnerabilit\u00e0 personale, ovvero situazioni di bisogno connesse a eventi familiari o sanitari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Articolo 7 &#8211; ATTIVITA&#8217; SECONDARIE E STRUMENTALI<\/em><\/strong><br \/>La Fondazione pu\u00f2 esercitare anche attivit\u00e0 diverse da quelle indicate al precedente articolo 3, a condizione che siano secondarie o strumentali rispetto alle attivit\u00e0 di interesse generale; pu\u00f2 inoltre svolgere attivit\u00e0 di raccolta fondi, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge.<br \/>Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione pu\u00f2 tra l&#8217;altro:<br \/>&#8211; stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l&#8217;assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l&#8217;assunzione in concessione o comodato o l&#8217;acquisto, in propriet\u00e0 o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;<br \/>&#8211; stipulare convenzioni e contratti per l&#8217;affidamento a terzi di parte delle attivit\u00e0;<br \/>&#8211; partecipare a, o, collaborare con, associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, imprese sociali la cui attivit\u00e0 sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione pu\u00f2, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;<br \/>&#8211; svolgere attivit\u00e0 di formazione, corsi e seminari attinenti;<br \/>&#8211; svolgere ogni altra attivit\u00e0 idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalit\u00e0 istituzionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Articolo 8 &#8211; PATRIMONIO E FONDI<\/em><\/strong><br \/>Il patrimonio della Fondazione \u00e8 composto da:<br \/>a) Fondo di Dotazione (volontario), costituito:<br \/>&#8211; dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilit\u00e0 funzionali al perseguimento degli scopi, effettuati dai Membri o da terzi con tale destinazione; l&#8217;assegnazione dei conferimenti a questo Fondo viene decisa dal Consiglio Direttivo, che pu\u00f2 anche modificare tale destinazione in favore del fondo libero, fatta salva comunque la volont\u00e0 espressa dal donatore;<br \/>&#8211; dai contributi attribuiti al patrimonio da parte dell\u2019Unione Europea, da parte dello Stato o di altri Enti pubblici;<br \/>b) Fondo Libero, da impiegare per la realizzazione degli scopi e delle attivit\u00e0 della Fondazione, costituito da ogni bene, mobile o immobile, che non sia stato espressamente vincolato al Fondo di Dotazione;<br \/>c) fondi costituiti con utili maturati nell\u2019esercizio;<br \/>d) altri fondi espressamente previsti dalla legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Articolo 9 &#8211; ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO &#8211; IMPIEGO <\/strong><\/em><em><strong>DEGLI UTILI &#8211; BILANCIO SOCIALE<\/strong><\/em><br \/>L&#8217;esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l&#8217;1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.<br \/>Il bilancio consuntivo dell&#8217;esercizio decorso, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli Enti del terzo settore, \u00e8 formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l&#8217;indicazione, dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l&#8217;andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalit\u00e0 di perseguimento delle finalit\u00e0 statutarie.<br \/>Il bilancio sociale degli Enti Filantropici deve contenere l\u2019elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell\u2019esercizio, con l\u2019indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.<br \/>\u00c8 vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione. Si richiama integralmente quanto previsto dall&#8217;art. 8 del CTS.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Articolo 10 &#8211; ORGANI DELLA FONDAZIONE<\/em><\/strong><br \/>Sono Organi della Fondazione:<br \/>&#8211; il Consiglio Direttivo;<br \/>&#8211; il Presidente;<br \/>&#8211; il Comitato dei Partecipanti Operativi;<br \/>&#8211; l&#8217;Organo di Controllo.<br \/>I Partecipanti non possono svolgere attivit\u00e0 retribuite dalla Fondazione.<br \/>Tutte le cariche sociali sono gratuite; \u00e8 previsto solamente il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni di ufficio. Fa eccezione l&#8217;Organo di Controllo che, se non \u00e8 membro della Fondazione, pu\u00f2 essere retribuito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Articolo 11 &#8211; COMITATO DEI PARTECIPANTI OPERATIVI<\/strong><\/em><br \/>Costituiscono il Comitato dei Partecipanti Operativi (indicati anche come \u201cMembri della Fondazione\u201d) tutti coloro che sono stati nominati all&#8217;atto della privatizzazione del 1999 e tutti coloro che sono stati successivamente nominati, come risulta dal Libro dei Membri della Fondazione, ad esclusione di coloro che, dalla stessa data, ne siano receduti o ne siano stati esclusi.<br \/>Per essere ammessi come Membri occorre essere presentati da due Membri della Fondazione, formulare una specifica richiesta al Consiglio Direttivo e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:<br \/>&#8211; avere contribuito alla Fondazione con una somma non inferiore all&#8217;uno per mille del suo patrimonio, come risultante dall&#8217;ultimo bilancio approvato;<br \/>&#8211; essersi prodigati in maniera determinante per la realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione;<br \/>&#8211; avere manifestato l&#8217;intenzione di mettere a disposizione la propria professionalit\u00e0 al servizio della realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione.<br \/>Il Consiglio Direttivo vaglia la sussistenza dei suddetti requisiti e l&#8217;utilit\u00e0 da parte della Fondazione di accogliere la candidatura e, in caso di ipotesi affermativa, inoltra la proposta al Comitato dei Partecipanti Operativi che, in occasione della prima successiva convocazione, delibera, con la maggioranza qualificata dei 2\/3 degli aventi diritto, sull&#8217;ammissione senza necessit\u00e0 di motivare un eventuale rigetto.<br \/>Sono membri di diritto del Comitato dei Partecipanti Operativi il parroco di Borgo Valsugana (TN) ed un discendente di Carlo Romani designato dalla famiglia Romani e, ove occorra, dalla stessa sostituito. Gli stessi fanno parte di diritto anche del Consiglio Direttivo della Fondazione.<br \/>Tutti i Membri della Fondazione si impegnano a contribuire, nell&#8217;ambito delle proprie possibilit\u00e0 di tempo, di capacit\u00e0 e di competenze professionali, al buon andamento delle attivit\u00e0 della Fondazione.<br \/>La mancata partecipazione all\u2019attivit\u00e0 della Fondazione e la mancata partecipazione per tre anni consecutivi alle riunioni del Comitato dei partecipanti operativi comportano la perdita della qualifica di partecipante operativo.<br \/>A coloro che abbiano cessato di rivestire tale qualifica pu\u00f2 essere attribuita la qualifica di Membro Onorario, ai sensi dell&#8217;art. 13.<br \/>Gli enti membri della Fondazione sono rappresentati dal legale rappresentante o da un membro del Consiglio Direttivo dell&#8217;Ente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Articolo 12 &#8211; ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DEI PARTECIPANTI <\/em><\/strong><strong><em>OPERATIVI<\/em><\/strong><br \/>Il Comitato dei Partecipanti Operativi, per espressa volont\u00e0 del Fondatore, ha le seguenti competenze:<br \/>\u25cf nominare i componenti del Consiglio Direttivo;<br \/>\u25cf nominare il Presidente della Fondazione (che presiede altres\u00ec il Consiglio), scegliendolo tra i componenti del Consiglio Direttivo;<br \/>\u25cf nominare l&#8217;Organo di Controllo;<br \/>\u25cf nominare l&#8217;eventuale revisore legale dei conti o la societ\u00e0 di revisione, se obbligatorio;<br \/>\u25cf deliberare, con la maggioranza qualificata dei 2\/3 degli aventi diritto, l&#8217;ammissione dei Partecipanti Operativi, previa proposta del Consiglio Direttivo;<br \/>\u25cf deliberare la perdita della qualifica di Partecipante Operativo e l&#8217;eventuale attribuzione della qualifica di Membro Onorario ai sensi dell&#8217;art. 13;<br \/>\u25cf rilasciare l&#8217;autorizzazione preventiva, per espressa volont\u00e0 del Fondatore e con la maggioranza qualificata dei 2\/3 degli aventi diritto, necessaria affinch\u00e9 il Consiglio Direttivo possa deliberare i seguenti atti (di seguito gli &#8220;Atti Riservati&#8221;):<br \/>a) la vendita dell&#8217;immobile in cui la Fondazione ha la sede e in cui svolge principalmente la propria attivit\u00e0;<br \/>b) lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione, la nomina del liquidatore e la decisione sulla devoluzione del patrimonio residuo;<br \/>c) gli atti che comportino una modifica delle finalit\u00e0, oggetto e scopi previsti dall\u2019articolo 3 del presente statuto.<br \/>In mancanza dell&#8217;autorizzazione preventiva del Comitato, gli Atti Riservati non possono essere validamente deliberati dal Consiglio Direttivo;<br \/>\u25cf esprimere un parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, sugli atti di amministrazione straordinaria diversi dagli Atti Riservati e, in particolare, sull&#8217;acquisto e sull&#8217;alienazione di beni immobili diversi dall&#8217;immobile sede.<br \/>Ciascun Membro del Comitato dei Partecipanti Operativi, persona fisica o ente, ha diritto ad un voto sin dal momento della sua ammissione alla Fondazione e le sue funzioni non sono delegabili.<br \/>Il Comitato dei Partecipanti Operativi si riunisce almeno una volta l&#8217;anno per essere informato sul bilancio approvato dal Consiglio Direttivo.<br \/>Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta debba assumere delibere di propria competenza o quando ne facciano richiesta almeno 1\/5 dei suoi membri. \u00c8 convocato dal Presidente della Fondazione, dal quale \u00e8 presieduto, con avviso scritto contenente l&#8217;ordine del giorno inviato almeno otto giorni prima della riunione.<br \/>Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la met\u00e0 dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. Le riunioni possono tenersi anche in video e\/o audioconferenza, purch\u00e9 sia possibile verificare l&#8217;identit\u00e0 di coloro che partecipano e votano; in tal caso il Comitato si intende riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente della Fondazione e il Segretario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Articolo 13 &#8211; MEMBRI ONORARI<\/em><\/strong><br \/>La qualifica di Membro Onorario pu\u00f2 essere attribuita a coloro che, avendo cessato di rivestire la qualifica di Partecipante Operativo, si siano in passato particolarmente distinti per l&#8217;intensit\u00e0 e l&#8217;effettivit\u00e0 della loro partecipazione alle attivit\u00e0 della Fondazione e per il contributo apportato al perseguimento dei suoi scopi.<br \/>La nomina \u00e8 deliberata dal Comitato dei Partecipanti Operativi, eventualmente su proposta del Consiglio Direttivo.<br \/>Il Membro Onorario ha il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Partecipanti Operativi, senza diritto di voto e senza essere computato ai fini della valida costituzione delle riunioni e del calcolo delle maggioranze. A tale scopo le convocazioni verranno inviate anche ai Membri Onorari.<br \/>La qualifica ha carattere esclusivamente onorifico, \u00e8 gratuita e non attribuisce alcun altro diritto n\u00e9 comporta obblighi di contribuzione.<br \/>La qualifica di Membro Onorario \u00e8 conferita a tempo indeterminato; viene meno per rinuncia dell&#8217;interessato, comunicata in forma scritta, e pu\u00f2 essere revocata dal Comitato dei Partecipanti Operativi per gravi motivi. I Membri Onorari sono iscritti in apposita sezione del Libro dei Membri della Fondazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Articolo 14 &#8211; RECESSO DEL MEMBRO<\/strong><\/em><br \/>Qualunque Partecipante pu\u00f2, in qualsiasi momento, comunicare la sua volont\u00e0 di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualit\u00e0.<br \/>La comunicazione di recesso deve essere effettuata in forma scritta, anche con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Articolo 15 &#8211; CONSIGLIO DIRETTIVO<\/em><\/strong><br \/>La Fondazione \u00e8 amministrata da un Consiglio Direttivo composto, oltre che dai 2 Membri di diritto di cui al precedente art. 11, da un numero variabile da un minimo di 3 al massimo di 7 componenti (e cos\u00ec, complessivamente, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti), nominati dal Comitato dei Partecipanti Operativi, i quali rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.<br \/>L&#8217;eventuale modifica del numero dei Consiglieri, nei limiti fissati al comma 1 del presente articolo, \u00e8 decisa dal Comitato dei Partecipanti Operativi e sar\u00e0 efficace a far data dal successivo rinnovo delle cariche.<br \/>Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.<br \/>Qualora, durante il mandato, dovessero venire a mancare uno o pi\u00f9 consiglieri, il Consiglio coopter\u00e0 altri membri in sostituzione di quelli mancanti, ed eletti dal Comitato dei Partecipati Operativi, con una maggioranza qualificata pari ai 2\/3 degli aventi diritto; essi decadranno dalla carica contemporaneamente agli altri componenti del Consiglio.<br \/>Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dal Comitato dei Partecipanti Operativi, l&#8217;intero Consiglio si intender\u00e0 decaduto e il Presidente dovr\u00e0 convocare il Comitato dei Partecipanti Operativi entro 45 giorni per la nuova nomina.<br \/>Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina un Segretario che pu\u00f2 essere scelto sia all&#8217;interno sia all&#8217;esterno della Fondazione e rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio Direttivo. Egli coadiuva il Presidente nell&#8217;esecuzione delle delibere; cura la redazione, in appositi libri, dei verbali del Comitato dei Partecipanti Operativi e consiliari; tiene aggiornato il libro dei Partecipanti della Fondazione e gli altri libri sociali obbligatori ai sensi dell&#8217;art. 15 CTS.<br \/>I rappresentanti della Fondazione negli Organi di altre Istituzioni vengono designati dal Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri componenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Articolo 16 &#8211; ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO<\/strong><\/em><br \/>Il Consiglio Direttivo provvede a tutte le attivit\u00e0 della Fondazione e ad esso spetta ogni potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ferma restando l&#8217;autorizzazione preventiva del Comitato dei Partecipanti Operativi richiesta per gli Atti Riservati, individuati al precedente art. 12.<br \/>Per espressa volont\u00e0 del Fondatore, infatti, il Consiglio Direttivo non pu\u00f2 deliberare gli Atti Riservati elencati all&#8217;art. 12 senza la preventiva autorizzazione del Comitato dei Partecipanti Operativi, rilasciata con la maggioranza qualificata dei 2\/3 degli aventi diritto.<br \/>Per gli atti di amministrazione straordinaria diversi dagli Atti Riservati \u2013 e in particolare per l&#8217;acquisto e l&#8217;alienazione di beni immobili diversi dall&#8217;immobile sede \u2013 il Consiglio Direttivo acquisisce il preventivo parere del Comitato, obbligatorio ma non vincolante.<br \/>Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto contenente l&#8217;ordine del giorno inviato con almeno otto giorni di anticipo ovvero, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima, a mezzo posta elettronica o PEC. Le riunioni possono tenersi anche in video e\/o audioconferenza, purch\u00e9 sia possibile verificare l&#8217;identit\u00e0 di coloro che<br \/>partecipano e votano; in tal caso il Consiglio si intende riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente della Fondazione e il Segretario, a condizione che tutta la documentazione necessaria sia resa disponibile prima dell&#8217;inizio della riunione e che almeno il Presidente della Fondazione e il Segretario siano presenti nel luogo della riunione.<br \/>Per la validit\u00e0 delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.<br \/>In caso di parit\u00e0 prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo.<br \/>I poteri del Consiglio Direttivo possono essere in parte delegati, dall&#8217;organo stesso, ad uno o pi\u00f9 consiglieri, con esclusione degli Atti Riservati e delle attribuzioni non delegabili per legge.<br \/>Il Consiglio Direttivo provvede entro il 30 marzo di ogni anno alla redazione della bozza di bilancio consuntivo. La redazione e il deposito del bilancio avvengono secondo la normativa applicabile.<br \/>Il Consiglio Direttivo provvede altres\u00ec alla redazione del bilancio sociale, ai sensi e con i contenuti di cui all&#8217;art. 39 del Codice del Terzo Settore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Articolo 17 &#8211; PRESIDENTE<\/em><\/strong><br \/>Il Presidente della Fondazione, eletto dal Comitato dei Partecipanti Operativi tra i Membri designati a comporre il Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e pu\u00f2 essere rieletto.<br \/>Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:<br \/>&#8211; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Partecipanti Operativi stabilendone l&#8217;Ordine del Giorno;<br \/>&#8211; provvede all&#8217;esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Partecipanti Operativi e controlla il buon andamento della Fondazione;<br \/>&#8211; cura l&#8217;osservanza dello Statuto e ne promuove, ove si renda opportuno, la modificazione;<br \/>&#8211; adotta, in caso di necessit\u00e0 e di urgenza, i provvedimenti pi\u00f9 opportuni, sottoponendoli poi al Consiglio per la ratifica;<br \/>&#8211; assicura l&#8217;amministrazione della Fondazione in tutti i casi di mancanza o di carenza di funzionalit\u00e0 del Consiglio Direttivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Articolo 18 &#8211; ORGANO DI CONTROLLO<\/em><\/strong><br \/>L&#8217;Organo di Controllo \u00e8 monocratico e viene scelto e nominato dal Comitato dei Partecipanti Operativi tra gli iscritti all&#8217;apposito registro dei Revisori Legali, resta in carica per tre esercizi e pu\u00f2 essere riconfermato.<br \/>Esso:<br \/>&#8211; vigila sull&#8217;osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;<br \/>&#8211; vigila sull&#8217;adeguatezza dell&#8217;assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento ed esercita il controllo contabile;<br \/>&#8211; esercita compiti di monitoraggio dell&#8217;osservanza delle finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale;<br \/>&#8211; \u00e8 invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e pu\u00f2 procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo;<br \/>&#8211; predispone una relazione annuale in occasione della presentazione del bilancio sociale che attesta che quest&#8217;ultimo sia stato redatto in conformit\u00e0 alle linee guida di cui all&#8217;art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Articolo 19 &#8211; SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE<\/em><\/strong><br \/>In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo sar\u00e0 devoluto, previo parere positivo dell&#8217;Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore \u2013 con preferenza per quelli di Borgo Valsugana o della Valsugana &#8211; da individuarsi da parte del Consiglio Direttivo che avr\u00e0 deliberato lo scioglimento e nominato il liquidatore, avendo ottenuto la preventiva autorizzazione del Comitato dei Partecipanti Operativi, come previsto ai precedenti artt. 12 e 16.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Articolo 20 &#8211; RINVIO NORMATIVO<\/em><\/strong><br \/>Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e, comunque, le norme richiamate dall\u2019art. 3 del Codice del Terzo Settore.<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STATUTO FONDAZIONE ROMANI SETTE SCHMID ENTE FILANTROPICO ETS Preambolo &#8211; ORIGINE E STORIA DELL&#8217;ISTITUZIONEL&#8217;origine dell&#8217;istituzione risale al 7 settembre 1838, data della morte della Signora Marianna Sette di Borgo, la quale destin\u00f2 il suo patrimonio ad &#8220;un erigendo orfanotrofio femminile&#8221; che venne inaugurato il 6 settembre 1839.Nel 1854 l&#8217;arciprete don Venanzo Facchini chiama a gestire [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"class_list":["post-361","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fondazioneromani.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/361","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fondazioneromani.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fondazioneromani.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fondazioneromani.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fondazioneromani.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=361"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.fondazioneromani.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/361\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":366,"href":"https:\/\/www.fondazioneromani.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/361\/revisions\/366"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fondazioneromani.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=361"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}