STATUTO FONDAZIONE ROMANI SETTE SCHMID ENTE FILANTROPICO ETS
Preambolo – ORIGINE E STORIA DELL’ISTITUZIONE
L’origine dell’istituzione risale al 7 settembre 1838, data della morte della Signora Marianna Sette di Borgo, la quale destinò il suo patrimonio ad “un erigendo orfanotrofio femminile” che venne inaugurato il 6 settembre 1839.
Nel 1854 l’arciprete don Venanzo Facchini chiama a gestire l’Orfanotrofio le suore di Carità delle SS. Capitanio e Gerosa che rimangono poi presenti fino al 2000, anche se negli ultimi anni con un impegno più ridotto.
Nel 1910 l’Arciprete don Luigi Schmid amplia l’Orfanotrofio istituendo, con offerte proprie e di benefattori, un reparto maschile.
Nel 1929 l’Orfanotrofio viene riconosciuto come Istituzione Pubblica di assistenza e Beneficenza, e tale rimane fino al 1999; il Presidente viene prima nominato dal Prefetto e poi dal Presidente della Provincia scegliendolo tra i membri del Consiglio che sono per la maggior parte espressione della Curia di Trento (il parroco pro tempore e due membri designati dall’Arcivescovo) tranne che nel periodo dal 1940 al 1993 quando, con l’aumento del numero dei membri del Consiglio, la maggioranza diventa espressione di enti governativi e statali. I fratelli Pietro e Carlo Romani donano all’Istituto la sua attuale sede, costruita sulle rovine della casa di famiglia distrutta alla fine della Seconda guerra mondiale dai tedeschi in fuga, che viene inaugurata il 19 agosto 1955. In segno di riconoscenza, il Consiglio Direttivo propone di modificare l’intitolazione dell’Orfanatrofio affiancando il cognome Romani a quelli dei precedenti benefattori; questo viene poi denominato Istituto di Assistenza e da ultimo Istituto.
Nel 1999 l’Istituzione assume la veste di persona giuridica di diritto privato e l’attuale denominazione di Fondazione Romani Sette Schmid.
L’istituzione si è sempre dedicata ad aiutare la parte più fragile della popolazione, ispirando la propria azione agli insegnamenti della religione cattolica e della dottrina sociale della Chiesa. Per venire incontro alle necessità più urgenti, che cambiano con il tempo, ha realizzato e gestito un orfanotrofio femminile ed uno maschile, un istituto per l’accoglienza di ragazze e ragazzi di famiglie in difficoltà, una scuola di cucito, un doposcuola per le scuole elementari e, da ultimo, un laboratorio estivo di cucito creativo e una residenza per anziani.
Articolo 1 – NATURA GIURIDICA E DENOMINAZIONE
La natura giuridica dell’Istituzione è quella di una Fondazione di diritto privato nell’ambito di quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (d’ora in avanti indicato anche come “Codice del Terzo Settore” o CTS).
La denominazione della fondazione è “Fondazione Romani Sette Schmid Ente Filantropico ETS ” o, in forma abbreviata, “Fondazione Romani Sette Schmid E.F. – ETS”.
Articolo 2 – DURATA E SEDE
La Fondazione ha durata illimitata e ha sede in Borgo Valsugana, piazza Romani 8.
Articolo 3 – FINALITÀ, OGGETTO E SCOPI
La Fondazione, quale Ente Filantropico, con esclusione di ogni scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha, in particolare e prevalentemente, lo scopo di erogare servizi, beni, anche di investimento, o denaro ai sensi degli artt. 37 e ss. nonché dell’art. 5 lett. u, del D.lgs. n. 117/2017, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e di attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, come di seguito specificate:
– interventi e servizi sociali (lett. a);
– interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
– educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett. i);
– alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
– beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di servizi, beni e denaro a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del richiamato art. 5. (lett. u).
Nello specifico si propone l’educazione morale e materiale dei giovani nonché l’accoglienza degli anziani e di coloro che versano in stati di disagio, di marginalità e/o di bisogno attraverso la gestione, diretta o indiretta – in collaborazione con enti pubblici e privati e con il sostegno degli stessi – di scuole, corsi, case di accoglienza ed ogni altro servizio di natura educativa, assistenziale o ricreativa, sia di tipo diurno che di lunga o definitiva permanenza.
La Fondazione si avvale in modo determinante dell’opera personale e gratuita dei propri membri e può avvalersi di terzi volontari. Si richiama, al riguardo, la disciplina prevista dagli artt. 17 e ss. Codice del Terzo Settore.
Articolo 4 – PRINCIPI DELL’ATTIVITÀ FILANTROPICA
Ai fini del presente Statuto, per erogazione si intende ogni atto con cui la Fondazione, in attuazione del proprio scopo filantropico e senza corrispettivo, presta o mette a disposizione servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate, come individuate all’art. 6, o a sostegno di attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore svolte da altri soggetti, ovvero destina o trasferisce a terzi beni, anche di investimento, o denaro.
L’erogazione può avere ad oggetto:
a) servizi resi direttamente ai beneficiari o messi a loro disposizione;
b) beni mobili o immobili, anche in godimento, nonché strumenti finanziari e altre utilità, anche a titolo di investimento;
c) somme di denaro, anche a titolo di contributo, borsa di studio, premio o sussidio.
La Fondazione gestisce il proprio patrimonio, le risorse comunque acquisite e le modalità di erogazione di servizi, beni o denaro nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice del Terzo Settore e della normativa applicabile.
In particolare, l’attività filantropica è svolta secondo i seguenti principi:
• sana e prudente amministrazione del patrimonio, per preservarne l’integrità e garantire la stabilità delle attività erogative nel tempo;
• programmazione dell’attività filantropica;
• trasparenza, efficacia ed economicità nella gestione delle risorse;
• imparzialità nella selezione delle iniziative e dei beneficiari.
Articolo 5 – CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE
L’attività erogativa è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed efficacia.
Le erogazioni possono essere effettuate, tra l’altro, mediante bandi o avvisi pubblici, procedure comparative, inviti a presentare proposte, sostegno diretto a iniziative di particolare rilevanza sociale o culturale, borse di studio, premi o contributi individuali.
Nell’individuazione delle iniziative da sostenere la Fondazione tiene conto, in particolare, della coerenza con le finalità statutarie, della rilevanza sociale e culturale dell’iniziativa, della qualità e sostenibilità del progetto, della capacità di generare benefici duraturi per la comunità e dell’adeguatezza organizzativa dei soggetti proponenti.
Articolo 6 – SOSTEGNO A PERSONE SVANTAGGIATE
Nell’ambito delle proprie attività filantropiche la Fondazione può destinare erogazioni anche direttamente a favore di persone svantaggiate.
Ai fini del presente statuto sono considerate persone svantaggiate, in via esemplificativa, quelle che si trovano in condizioni di particolare fragilità o difficoltà derivanti da condizioni economiche o sociali svantaggiate, disagio educativo o formativo, marginalità sociale o rischio di esclusione, disabilità o altre condizioni di vulnerabilità personale, ovvero situazioni di bisogno connesse a eventi familiari o sanitari.
Articolo 7 – ATTIVITA’ SECONDARIE E STRUMENTALI
La Fondazione può esercitare anche attività diverse da quelle indicate al precedente articolo 3, a condizione che siano secondarie o strumentali rispetto alle attività di interesse generale; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge.
Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione può tra l’altro:
– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
– stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività;
– partecipare a, o, collaborare con, associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, imprese sociali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
– svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti;
– svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 8 – PATRIMONIO E FONDI
Il patrimonio della Fondazione è composto da:
a) Fondo di Dotazione (volontario), costituito:
– dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità funzionali al perseguimento degli scopi, effettuati dai Membri o da terzi con tale destinazione; l’assegnazione dei conferimenti a questo Fondo viene decisa dal Consiglio Direttivo, che può anche modificare tale destinazione in favore del fondo libero, fatta salva comunque la volontà espressa dal donatore;
– dai contributi attribuiti al patrimonio da parte dell’Unione Europea, da parte dello Stato o di altri Enti pubblici;
b) Fondo Libero, da impiegare per la realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione, costituito da ogni bene, mobile o immobile, che non sia stato espressamente vincolato al Fondo di Dotazione;
c) fondi costituiti con utili maturati nell’esercizio;
d) altri fondi espressamente previsti dalla legge.
Articolo 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO – IMPIEGO DEGLI UTILI – BILANCIO SOCIALE
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l’1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli Enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio sociale degli Enti Filantropici deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione. Si richiama integralmente quanto previsto dall’art. 8 del CTS.
Articolo 10 – ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono Organi della Fondazione:
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Comitato dei Partecipanti Operativi;
– l’Organo di Controllo.
I Partecipanti non possono svolgere attività retribuite dalla Fondazione.
Tutte le cariche sociali sono gratuite; è previsto solamente il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni di ufficio. Fa eccezione l’Organo di Controllo che, se non è membro della Fondazione, può essere retribuito.
Articolo 11 – COMITATO DEI PARTECIPANTI OPERATIVI
Costituiscono il Comitato dei Partecipanti Operativi (indicati anche come “Membri della Fondazione”) tutti coloro che sono stati nominati all’atto della privatizzazione del 1999 e tutti coloro che sono stati successivamente nominati, come risulta dal Libro dei Membri della Fondazione, ad esclusione di coloro che, dalla stessa data, ne siano receduti o ne siano stati esclusi.
Per essere ammessi come Membri occorre essere presentati da due Membri della Fondazione, formulare una specifica richiesta al Consiglio Direttivo e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
– avere contribuito alla Fondazione con una somma non inferiore all’uno per mille del suo patrimonio, come risultante dall’ultimo bilancio approvato;
– essersi prodigati in maniera determinante per la realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione;
– avere manifestato l’intenzione di mettere a disposizione la propria professionalità al servizio della realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione.
Il Consiglio Direttivo vaglia la sussistenza dei suddetti requisiti e l’utilità da parte della Fondazione di accogliere la candidatura e, in caso di ipotesi affermativa, inoltra la proposta al Comitato dei Partecipanti Operativi che, in occasione della prima successiva convocazione, delibera, con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, sull’ammissione senza necessità di motivare un eventuale rigetto.
Sono membri di diritto del Comitato dei Partecipanti Operativi il parroco di Borgo Valsugana (TN) ed un discendente di Carlo Romani designato dalla famiglia Romani e, ove occorra, dalla stessa sostituito. Gli stessi fanno parte di diritto anche del Consiglio Direttivo della Fondazione.
Tutti i Membri della Fondazione si impegnano a contribuire, nell’ambito delle proprie possibilità di tempo, di capacità e di competenze professionali, al buon andamento delle attività della Fondazione.
La mancata partecipazione all’attività della Fondazione e la mancata partecipazione per tre anni consecutivi alle riunioni del Comitato dei partecipanti operativi comportano la perdita della qualifica di partecipante operativo.
A coloro che abbiano cessato di rivestire tale qualifica può essere attribuita la qualifica di Membro Onorario, ai sensi dell’art. 13.
Gli enti membri della Fondazione sono rappresentati dal legale rappresentante o da un membro del Consiglio Direttivo dell’Ente.
Articolo 12 – ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DEI PARTECIPANTI OPERATIVI
Il Comitato dei Partecipanti Operativi, per espressa volontà del Fondatore, ha le seguenti competenze:
● nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
● nominare il Presidente della Fondazione (che presiede altresì il Consiglio), scegliendolo tra i componenti del Consiglio Direttivo;
● nominare l’Organo di Controllo;
● nominare l’eventuale revisore legale dei conti o la società di revisione, se obbligatorio;
● deliberare, con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, l’ammissione dei Partecipanti Operativi, previa proposta del Consiglio Direttivo;
● deliberare la perdita della qualifica di Partecipante Operativo e l’eventuale attribuzione della qualifica di Membro Onorario ai sensi dell’art. 13;
● rilasciare l’autorizzazione preventiva, per espressa volontà del Fondatore e con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, necessaria affinché il Consiglio Direttivo possa deliberare i seguenti atti (di seguito gli “Atti Riservati”):
a) la vendita dell’immobile in cui la Fondazione ha la sede e in cui svolge principalmente la propria attività;
b) lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione, la nomina del liquidatore e la decisione sulla devoluzione del patrimonio residuo;
c) gli atti che comportino una modifica delle finalità, oggetto e scopi previsti dall’articolo 3 del presente statuto.
In mancanza dell’autorizzazione preventiva del Comitato, gli Atti Riservati non possono essere validamente deliberati dal Consiglio Direttivo;
● esprimere un parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, sugli atti di amministrazione straordinaria diversi dagli Atti Riservati e, in particolare, sull’acquisto e sull’alienazione di beni immobili diversi dall’immobile sede.
Ciascun Membro del Comitato dei Partecipanti Operativi, persona fisica o ente, ha diritto ad un voto sin dal momento della sua ammissione alla Fondazione e le sue funzioni non sono delegabili.
Il Comitato dei Partecipanti Operativi si riunisce almeno una volta l’anno per essere informato sul bilancio approvato dal Consiglio Direttivo.
Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta debba assumere delibere di propria competenza o quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei suoi membri. È convocato dal Presidente della Fondazione, dal quale è presieduto, con avviso scritto contenente l’ordine del giorno inviato almeno otto giorni prima della riunione.
Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. Le riunioni possono tenersi anche in video e/o audioconferenza, purché sia possibile verificare l’identità di coloro che partecipano e votano; in tal caso il Comitato si intende riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente della Fondazione e il Segretario.
Articolo 13 – MEMBRI ONORARI
La qualifica di Membro Onorario può essere attribuita a coloro che, avendo cessato di rivestire la qualifica di Partecipante Operativo, si siano in passato particolarmente distinti per l’intensità e l’effettività della loro partecipazione alle attività della Fondazione e per il contributo apportato al perseguimento dei suoi scopi.
La nomina è deliberata dal Comitato dei Partecipanti Operativi, eventualmente su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Membro Onorario ha il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Partecipanti Operativi, senza diritto di voto e senza essere computato ai fini della valida costituzione delle riunioni e del calcolo delle maggioranze. A tale scopo le convocazioni verranno inviate anche ai Membri Onorari.
La qualifica ha carattere esclusivamente onorifico, è gratuita e non attribuisce alcun altro diritto né comporta obblighi di contribuzione.
La qualifica di Membro Onorario è conferita a tempo indeterminato; viene meno per rinuncia dell’interessato, comunicata in forma scritta, e può essere revocata dal Comitato dei Partecipanti Operativi per gravi motivi. I Membri Onorari sono iscritti in apposita sezione del Libro dei Membri della Fondazione.
Articolo 14 – RECESSO DEL MEMBRO
Qualunque Partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità.
La comunicazione di recesso deve essere effettuata in forma scritta, anche con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.
Articolo 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO
La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, oltre che dai 2 Membri di diritto di cui al precedente art. 11, da un numero variabile da un minimo di 3 al massimo di 7 componenti (e così, complessivamente, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti), nominati dal Comitato dei Partecipanti Operativi, i quali rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’eventuale modifica del numero dei Consiglieri, nei limiti fissati al comma 1 del presente articolo, è decisa dal Comitato dei Partecipanti Operativi e sarà efficace a far data dal successivo rinnovo delle cariche.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Qualora, durante il mandato, dovessero venire a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti, ed eletti dal Comitato dei Partecipati Operativi, con una maggioranza qualificata pari ai 2/3 degli aventi diritto; essi decadranno dalla carica contemporaneamente agli altri componenti del Consiglio.
Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dal Comitato dei Partecipanti Operativi, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare il Comitato dei Partecipanti Operativi entro 45 giorni per la nuova nomina.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina un Segretario che può essere scelto sia all’interno sia all’esterno della Fondazione e rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio Direttivo. Egli coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle delibere; cura la redazione, in appositi libri, dei verbali del Comitato dei Partecipanti Operativi e consiliari; tiene aggiornato il libro dei Partecipanti della Fondazione e gli altri libri sociali obbligatori ai sensi dell’art. 15 CTS.
I rappresentanti della Fondazione negli Organi di altre Istituzioni vengono designati dal Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri componenti.
Articolo 16 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo provvede a tutte le attività della Fondazione e ad esso spetta ogni potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ferma restando l’autorizzazione preventiva del Comitato dei Partecipanti Operativi richiesta per gli Atti Riservati, individuati al precedente art. 12.
Per espressa volontà del Fondatore, infatti, il Consiglio Direttivo non può deliberare gli Atti Riservati elencati all’art. 12 senza la preventiva autorizzazione del Comitato dei Partecipanti Operativi, rilasciata con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto.
Per gli atti di amministrazione straordinaria diversi dagli Atti Riservati – e in particolare per l’acquisto e l’alienazione di beni immobili diversi dall’immobile sede – il Consiglio Direttivo acquisisce il preventivo parere del Comitato, obbligatorio ma non vincolante.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto contenente l’ordine del giorno inviato con almeno otto giorni di anticipo ovvero, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima, a mezzo posta elettronica o PEC. Le riunioni possono tenersi anche in video e/o audioconferenza, purché sia possibile verificare l’identità di coloro che
partecipano e votano; in tal caso il Consiglio si intende riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente della Fondazione e il Segretario, a condizione che tutta la documentazione necessaria sia resa disponibile prima dell’inizio della riunione e che almeno il Presidente della Fondazione e il Segretario siano presenti nel luogo della riunione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo.
I poteri del Consiglio Direttivo possono essere in parte delegati, dall’organo stesso, ad uno o più consiglieri, con esclusione degli Atti Riservati e delle attribuzioni non delegabili per legge.
Il Consiglio Direttivo provvede entro il 30 marzo di ogni anno alla redazione della bozza di bilancio consuntivo. La redazione e il deposito del bilancio avvengono secondo la normativa applicabile.
Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla redazione del bilancio sociale, ai sensi e con i contenuti di cui all’art. 39 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 17 – PRESIDENTE
Il Presidente della Fondazione, eletto dal Comitato dei Partecipanti Operativi tra i Membri designati a comporre il Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
– convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Partecipanti Operativi stabilendone l’Ordine del Giorno;
– provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Partecipanti Operativi e controlla il buon andamento della Fondazione;
– cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove, ove si renda opportuno, la modificazione;
– adotta, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti più opportuni, sottoponendoli poi al Consiglio per la ratifica;
– assicura l’amministrazione della Fondazione in tutti i casi di mancanza o di carenza di funzionalità del Consiglio Direttivo.
Articolo 18 – ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo è monocratico e viene scelto e nominato dal Comitato dei Partecipanti Operativi tra gli iscritti all’apposito registro dei Revisori Legali, resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato.
Esso:
– vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento ed esercita il controllo contabile;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
– è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo;
– predispone una relazione annuale in occasione della presentazione del bilancio sociale che attesta che quest’ultimo sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Articolo 19 – SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE
In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore – con preferenza per quelli di Borgo Valsugana o della Valsugana – da individuarsi da parte del Consiglio Direttivo che avrà deliberato lo scioglimento e nominato il liquidatore, avendo ottenuto la preventiva autorizzazione del Comitato dei Partecipanti Operativi, come previsto ai precedenti artt. 12 e 16.
Articolo 20 – RINVIO NORMATIVO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e, comunque, le norme richiamate dall’art. 3 del Codice del Terzo Settore.